Descrizione
Articolo 1: Principi e finalità
Il presente Regolamento, con riferimento ai diritti e ai doveri degli studenti di cui agli art. 2 e 3 del DPR n. 294 del 24 giugno 1998 e successive modificazioni, prevede le infrazioni disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle e declina il relativo procedimento. Esso è funzionale al conseguimento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa adottato dall’Istituto e rappresenta una forma attuativa delle previsioni della Legge n. 71 del 29 maggio 2017, relativa alle disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.
Il fondamento del potere disciplinare si rinviene nello ius corrigendi che la legge assegna alla scuola per assicurare il rispetto delle regole poste alla base della comunità scolastica e quindi per assicurare quelle finalità formative che la scuola è chiamata a perseguire:
- favorire lo sviluppo del senso di responsabilità degli studenti;
- favorire rapporti corretti nei confronti di tutti gli appartenenti alla comunità scolastica;
- garantire la formazione alla cittadinanza attraverso l’educazione alla cultura della legalità, intesa come rispetto della persona e delle regole poste a fondamento della convivenza civile e sociale;
- realizzare un’alleanza educativa fra famiglie, studenti e personale scolastico, attraverso la sottoscrizione del Patto Educativo di Corresponsabilità dove le parti assumono impegni e responsabilità reciproche e possono condividere regole e percorsi di crescita degli studenti (DPR n.235 del 21.11.2007, Art.3).
Il Patto Educativo di Corresponsabilità viene sottoscritto dai genitori all’atto dell’iscrizione scolastica.
I docenti, all’inizio dell’anno scolastico, illustrano agli studenti il Regolamento di disciplina e il Patto Educativo di Corresponsabilità, il quale verrà sottoscritto quindi dagli stessi alunni.
Entrambi i documenti sono pubblicati in via permanente nell’albo online dell’Istituto e inseriti nel diario scolastico degli studenti.
Articolo 2: Diritti dello studente
Lo studente ha il diritto di:
- usufruire di un servizio scolastico puntuale e continuativo;
- acquisire conoscenze e abilità per sviluppare competenze cognitive e sociali;
- partecipare attivamente e in modo responsabile alla vita della scuola;
- avere una scuola ordinata, pulita, confortevole e salubre, dotata di ambienti adeguati alle varie attività;
- essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola;
- esprimere le proprie opinioni ed essere rispettato in questo sia dai compagni sia dagli insegnanti;
- avere spiegazioni della lezione e ulteriori chiarimenti nel caso in cui l’argomento non sia stato completamente compreso, pur avendovi posto la dovuta attenzione;
- essere rispettato e sostenuto nel proprio stile e nel proprio ritmo d’apprendimento;
- fruire di iniziative concrete per il recupero di situazioni di svantaggio nonché per la prevenzione della dispersione scolastica;
- essere sostenuto nella realizzazione di scelte personali ed iniziative autonome;
- avere una valutazione tempestiva e trasparente che lo aiuti a conoscere i propri punti di forza e di debolezza per poter migliorare le proprie competenze; 12. essere rispettato nelle scelte religiose e culturali;
- essere rispettato nella propria riservatezza.
Articolo 3: Doveri dello studente
Lo studente ha il dovere di:
- presentarsi a scuola con puntualità e regolarità;
- ascoltare con attenzione le consegne e le spiegazioni degli insegnanti;
- portare a scuola il materiale necessario allo svolgimento delle attività didattiche ed essere responsabile di tutti gli oggetti e del denaro che porta con sé;
- non portare a scuola materiali estranei allo svolgimento dell’attività didattica se non autorizzato dagli insegnanti;
- impegnarsi nello studio e nello svolgimento dei compiti assegnati sia in classe sia a casa;
- curare la propria igiene personale e indossare un abbigliamento decoroso e adeguato all’ambiente scolastico;
- avere cura del materiale proprio, altrui e della scuola: non rovinare e non sprecare i materiali, le strutture e i sussidi;
- lasciare puliti e in ordine gli ambienti scolastici (aule, mensa, laboratori, palestra, bagni, cortile …);
- utilizzare attrezzature e sussidi didattici seguendo scrupolosamente le indicazioni/istruzioni degli insegnanti; utilizzare in modo corretto i PC e la rete Internet;
- rispettare le disposizioni contenute nella Direttiva Ministeriale prot. n. 30 del 15/03/2007 relativa all’uso di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici;
- il cellulare può essere portato a scuola solamente in casi eccezionali e motivati, sotto la responsabilità dei genitori che devono preventivamente darne comunicazione al Dirigente scolastico compilando il modulo predisposto; in tal caso il dispositivo dovrà restare spento nello zaino;
- eventuale altro utilizzo del cellulare, durante attività programmate, avverrà su disposizione dell’insegnante in accordo con il Dirigente scolastico;
- esprimersi in modo corretto, evitando espressioni e gesti volgari o scurrili (imprecazioni, parolacce, bestemmie…);
- mantenere, nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei compagni un comportamento corretto, improntato allo stesso rispetto che si chiede per se stessi;
- far firmare puntualmente e regolarmente gli avvisi, le comunicazioni scuola-famiglia, gli esiti delle verifiche, le giustificazioni di assenza/ritardo, senza alcuna contraffazione;
- rispettare le norme organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti interni;
- assumere un comportamento corretto durante le visite guidate, i viaggi di istruzione e i tragitti con gli scuolabus;
- rispettare quanto sottoscritto nel Patto Educativo di Corresponsabilità.
Articolo 4: Mancanze disciplinari
Si configurano come mancanze disciplinari, da parte degli studenti, i comportamenti che risultano trasgressivi dei loro doveri. Esse si possono raggruppare in:
- Mancanze lievi:
- presentarsi alle lezioni in ritardo senza giustificato motivo;
- distrarsi e/o disturbare lo svolgimento delle lezioni impedendo ai compagni di seguire con attenzione le attività scolastiche;
- presentarsi alle lezioni sprovvisti di materiale scolastico;
- portare a scuola o fare uso di oggetti non pertinenti all’attività didattica senza l’autorizzazione dell’insegnante;
- non svolgere i compiti assegnati in classe e/o per casa;
- avvalersi del lavoro svolto dai compagni presentandolo come proprio;
- tenere comportamenti non corretti al cambio dell’ora e negli spostamenti interni; 8. indossare un abbigliamento non consono alla vita della scuola;
- non far firmare le comunicazioni scuola-famiglia.
- Mancanze gravi:
- rovinare le suppellettili, gli arredi, le attrezzature di laboratorio, il materiale altrui o della scuola per dolo o negligenza; lanciare oggetti dalle finestre;
- sporcare e/o danneggiare intenzionalmente i locali;
- utilizzare in modo improprio le attrezzature scolastiche, i pc e la rete internet;
- portare a scuola il cellulare o altri dispositivi elettronici senza autorizzazione e/o tenerli accesi durante le attività scolastiche e durante il tragitto con lo scuolabus;
- usare linguaggi e gesti scurrili o volgari;
- falsificare la firma dei genitori, le comunicazioni scuola-famiglia, la valutazione degli insegnanti trascritta sul diario scolastico;
- non dissociarsi da condotte gravi/gravissime, specie se prevedibili e/o evitabili, poste in essere dai compagni;
- portare all’interno delle strutture scolastiche oggetti pericolosi o sconvenienti senza l’autorizzazione dell’insegnante;
- fumare nei locali dell’Istituto e in ogni altro luogo vietato dalle norme vigenti;
- reiterare un comportamento scorretto.
- Mancanze gravissime:
- sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, dell’istituzione scolastica;
- compiere atti di vandalismo su cose, anche durante le gite scolastiche e negli scuolabus;
- compiere atti che mettono in pericolo l’incolumità propria o altrui;
- compiere atti (con parole, azioni, minacce, intimidazioni) che violano la dignità, il rispetto della persona e del suo ruolo;
- insultare e umiliare i compagni; costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia diretto a persone diversamente abili o se le offese si configurano come razziste;
- raccogliere testi, immagini, filmati, registrazioni vocali senza rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di ripresa/registrazione e senza l’autorizzazione dell’insegnante;
- diffondere tali materiali attraverso la Rete;
- fare uso/spacciare sostanze stupefacenti all’interno dell’Istituto o negli spazi adiacenti.
Articolo 5: Sanzioni disciplinari
- Le sanzioni disciplinari hanno finalità educativa: tendono a rafforzare il senso di responsabilità e a ripristinare rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.
- La responsabilità disciplinare è personale e nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
- Nessuna sanzione disciplinare può influire sulla valutazione del profitto.
- La reiterazione delle mancanze disciplinari e le mancanze gravi influiscono sul voto del comportamento.
- In nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui persona.
- Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione ed ispirate al principio di gradualità.
- Le sanzioni disciplinari potranno essere sostituite e/o accompagnate da provvedimenti educativi (attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica – Art.4, c.5 del DPR n.249/1998) volti alla riparazione del danno, alla riflessione e al ravvedimento, al fine di stimolare nello studente l’acquisizione del senso del limite, della responsabilità e della condivisione delle regole della convivenza civile e sociale (DPR n.235 del 21 novembre 2007).
- Le sanzioni disciplinari tengono conto dell’età e della situazione personale dell’alunno, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.
Nel caso di:- alunni certificati (Legge 104/92 o ADHD) il provvedimento viene concordato con il GLHO (Gruppo di lavoro operativo per il sostegno) e/o con l’equipe di riferimento;
- atti di bullismo e/o cyberbullismo verranno applicate le procedure previste dal Protocollo di Intervento dell’Istituto.
- I danni arrecati al patrimonio vanno sempre risarciti da parte dei responsabili: pulire dove sporcato, riordinare dove messo a soqquadro, riparare se possibile il danno arrecato o rifonderlo. Pertanto, l’irrogazione della sanzione disciplinare non esclude l’obbligo di risarcire i danni arrecati, secondo la normativa vigente.
- La scuola interverrà con sanzioni disciplinari anche a fronte di condotte trasgressive che si siano verificate negli scuolabus o abbiano come soggetto passivo la comunità scolastica stessa o beni della scuola.
- Nei periodi di allontanamento, non superiori a quindici giorni, la scuola mantiene con lo studente e con i suoi genitori un rapporto finalizzato alla preparazione al rientro nella comunità scolastica.
- Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e con l’autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.
- Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra scuola.
- Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all’anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni o durante la sospensione estiva, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell’anno scolastico successivo.
- Il cambiamento di scuola non pone fine a un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione: in caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d’anno o di passaggio ad altro grado di scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione scolastica dove l’alunno si è iscritto perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione.
- Nel caso in cui si iscrivesse alla scuola un alunno proveniente da altro istituto e quest’ultimo comunicasse una sanzione pendente, il Dirigente Scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dall’Istituto di provenienza.
- Le sanzioni per le mancanze disciplinari, commesse durante le sessioni d’esame, sono inflitte dalla Commissione d’esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
Articolo 6: Violazioni e sanzioni
Tipologia di sanzioni e organi competenti ad irrogarle
- Sanzione: Richiamo verbale
Organo competente all’irrogazione: Docente che ha ravvisato la mancanza disciplinare - Sanzione: Richiamo verbale Richiamo verbale
Organo competente all’irrogazione: Dirigente Scolastico - Sanzione: Richiamo scritto sul diario scolastico (da riportare sul registro di classe)
Organo competente all’irrogazione: Docente che ha ravvisato la mancanza disciplinare - Sanzione: Convocazione dei genitori tramite diario scolastico
Organo competente all’irrogazione: Docente che ha ravvisato la mancanza disciplinare - Sanzione: Comunicazione scritta ai genitori mediante lettera
Organo competente all’irrogazione: Dirigente Scolastico - Sanzione: Convocazione dei genitori mediante lettera/fonogramma
Organo competente all’irrogazione: Dirigente Scolastico - Sanzione: Ritiro momentaneo del materiale non idoneo allo svolgimento dell’attività didattica con riconsegna dello stesso al termine delle lezioni
Organo competente all’irrogazione: Docente che ha ravvisato la mancanza disciplinare - Sanzione: In caso di gravità o recidiva, ritiro momentaneo del materiale non idoneo allo svolgimento dell’attività didattica con riconsegna dello stesso al genitore, appositamente convocato, per telefono o per iscritto
Organo competente all’irrogazione: Docente che ha ravvisato la mancanza disciplinare o Dirigente Scolastico - Sanzione: Risarcimento o riparazione del danno
Organo competente all’irrogazione: Dirigente Scolastico
- Sanzione: Obbligo di presentare le scuse ai compagni e al personale scolastico
Organo competente all’irrogazione: Docente che ha ravvisato la mancanza disciplinare - Sanzione: In caso di gravi offese, obbligo di presentare le scuse ai compagni e al personale scolastico
Organo competente all’irrogazione: Dirigente Scolastico - Sanzione: Sospensione da un’attività didattica integrativa/ricreativa o di approfondimento (es: torneo sportivo, visita guidata o viaggio di istruzione, festa/manifestazione), con obbligo per lo studente di frequentare le lezioni. L’alunno sarà impegnato in attività didattiche e formative e inserito in altra classe.
Organo competente all’irrogazione: Dirigente Scolastico - Sanzione: Sospensione dalle lezioni, senza o con obbligo di frequenza, anche ad orario ridotto, per un massimo di 5 giorni
Organo competente all’irrogazione: Consiglio di classe (nella sua componente collegiale, comprensiva dei Rappresentanti dei genitori) su proposta del Docente che ha ravvisato la mancanza disciplinar - Sanzione: In caso di gravità o reiterazione, sospensione dalle lezioni, senza o con obbligo di frequenza, anche ad orario ridotto, fino ad un massimo di 15 giorni
Organo competente all’irrogazione: Consiglio di classe nella sua componente collegiale, comprensiva dei Rappresentanti dei genitori - Sanzione: Sospensione dalle lezioni con allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni
Organo competente all’irrogazione: Consiglio di Istituto
Mancanze lievi
Le mancanze lievi vengono sanzionate dal Docente che le ha rilevate, applicando una delle sanzioni previste ai punti A – C – D – G – H – L.
Con l’esclusione per il richiamo verbale, il provvedimento viene riportato sul Registro di Classe e vengono informate le famiglie tramite comunicazione sul diario dello studente. Tale comunicazione deve essere controfirmata da un genitore.
Dopo la terza ammonizione, lo studente che continua a tenere un comportamento scorretto può essere punito con i provvedimenti di cui agli articoli successivi.
Mancanze gravi
Le mancanze gravi vengono sanzionate da parte del Dirigente Scolastico (sanzioni di tipo B – E – F – H – I – M) o del Consiglio di Classe completo (sanzioni di tipo N – O – P), a seconda della gravità e della durata nel tempo delle mancanze.
Le mancanze di cui ai numeri 13 e 17 comportano anche la consegna dei materiali all’Ufficio del Dirigente che li conserverà fino al ritiro da parte di uno dei genitori dello studente.
La violazione di cui al numero 18 prevede anche la sanzione amministrativa prevista dalle norme vigenti sul divieto di fumo nei locali pubblici.
Il provvedimento della sospensione (sanzioni di tipo N – O – P) viene assunto dal Consiglio di Classe con la presenza di tutte le componenti. La seduta è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato; l’adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli; non è ammessa l’astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell’allievo o degli allievi coinvolti nel procedimento disciplinare (come autore o come vittima) e negli altri casi in cui sussista comunque un conflitto di interessi. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Mancanze gravissime
La sanzione della sospensione superiore ai 15 giorni è prevista solo nel caso grave in cui si ravvisi pericolo per l’incolumità dello studente e delle persone coinvolte (Nota 31/07/2008 al DPR n.235 del 21/11/2007).
Se la sospensione è superiore ai 15 giorni, i provvedimenti vengono assunti dal Consiglio d’Istituto. L’adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei pareri favorevoli; non è consentita l’astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell’allievo o degli allievi coinvolti nel procedimento disciplinare (come autore o come vittima) e negli altri casi in cui sussista comunque un conflitto di interessi. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Le violazioni che costituiscono reato in base all’ordinamento penale saranno oggetto di denuncia o querela all’autorità giudiziaria da parte del Dirigente Scolastico in base al diritto vigente (Art. 361 del Codice Penale).
Articolo 7: Procedimento di irrogazione delle sanzioni
- Per le infrazioni lievi l’efficacia dei provvedimenti sanzionatori, che non contemplano quindi la sospensione dalle attività didattiche integrative o dalle lezioni, è sommamente condizionata dall’immediatezza e tempestività della loro applicazione, in modo tale da far percepire all’alunno il rapporto causa-effetto (comportamento irregolare-sanzione). In tali casi sussistono quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono, in base all’art. 7 della L. n. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell’avvio del procedimento.
- Le sanzioni di cui ai punti A – C – D – G – H – L, irrogate dal Docente, vengono comminate dopo aver contestato immediatamente allo studente la violazione disciplinare, aver ascoltato le eventuali giustificazioni sull’infrazione e aver ravvisato la sussistenza della stessa.
- Le sanzioni di cui ai punti B – E – F – H – I – M, irrogate dal Dirigente Scolastico, vengono comminate dopo aver ascoltato individualmente le ragioni dello studente.
- La sanzione di cui al punto N, di competenza del Consiglio di Classe su proposta del Docente che ha ravvisato la violazione, viene irrogata secondo la procedura di seguito indicata:
- il Docente segnala la violazione disciplinare in forma scritta (vedi Modulo di Segnalazione);
- il Consiglio di Classe, valutata la gravità della violazione, concorda la sanzione, che deve essere documentata con annotazione nel registro di classe.
- Le sanzioni di cui ai punti O – P – Q, di competenza del Consiglio di Classe completo o del Consiglio di Istituto, vengono irrogate secondo la procedura di seguito indicata.
- Va data comunicazione dell’avvio del procedimento allo studente e/o ai suoi genitori anche attraverso le vie brevi (posta elettronica certificata, raccomandata a mano, fax, fonogramma). Nella comunicazione vengono contestati gli addebiti, viene fissata la data dell’audizione in contraddittorio e il termine di chiusura del procedimento. Gli addebiti contestati devono essere fondati su circostanze precise: documentali, testimoniali o fattuali.
- Nel caso in cui nell’evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell’apertura del procedimento come controinteressati.
- Lo studente ha diritto di essere ascoltato congiuntamente dal Dirigente Scolastico e dal Coordinatore di classe o da persona delegata dal Dirigente. Dell’audizione viene redatto verbale a cura di un funzionario delegato dal Dirigente Scolastico.
- A seguito dell’audizione, potrà seguire:
- l’archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; il Dirigente ne darà comunicazione scritta a tutti gli interessati;
- la remissione degli atti al Consiglio di Classe o al Consiglio di Istituto per deliberare il provvedimento disciplinare da assumere.
Articolo 8: Assunzione del provvedimento disciplinare a cura dell’organo collegiale
- L’Organo Collegiale (Consiglio di Classe completo o Consiglio d’Istituto) viene convocato entro il termine minimo di cinque giorni dal contraddittorio.
- Nella deliberazione della sanzione deve essere specificata dettagliatamente la motivazione che ha portato al provvedimento; nei casi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall’esame finale, oltre alla motivazione, dovranno essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico.
- La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data allo studente e/o alla sua famiglia dal Dirigente Scolastico, in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l’entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l’organo presso cui adire eventuali impugnazioni.
- Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.
Articolo 9: Impugnazioni
- Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso all’Organo di Garanzia interno alla scuola da parte dei genitori interessati, entro 15 giorni dalla comunicazione dell’irrogazione. Tale Organo decide in merito all’applicazione del regolamento di disciplina degli studenti, entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso. Per la scuola secondaria di 1° grado l’Organo di Garanzia interno è presieduto dal Dirigente Scolastico, da un docente designato dal Consiglio d’Istituto e da due rappresentanti eletti dai genitori (Nota n.3602 del 31/07/2008).
- Chiunque vi abbia interesse, che ravvisi nel presente regolamento una violazione al “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 249/1998 concernente lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria”, può ricorrere all’Organo di Garanzia istituito presso l’Ufficio Scolastico Regionale (sulle procedure e i tempi dell’istruttoria si fa riferimento a quanto indicato nella Nota n.3602 del 31/07/2008).
Articolo 10: Pubblicazione
Il presente Regolamento di disciplina per gli studenti viene affisso all’Albo dell’Istituto scolastico e pubblicato sul sito dell’Istituto.
- Regolamento deliberato dal Consiglio dei Docenti in data 26 giugno 2020
- Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto in data 13 luglio 2020